La domanda di iscrizione all'albo:
- deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 30 novembre di ogni anno con validità dall'anno successivo;
- dura per sempre: una volta inclusi si rimane iscritti sino alla perdita dei requisiti o su richiesta motivata dello scrutatore stesso.
Art. 38 Decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Art. 23 Decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960, n. 570
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di eta';
- i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.