Nel caso in cui il contribuente abbia versato in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto (e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno) è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso.
Non si ha diritto al rimborso relativamente all’imposta versata per aree edificabili successivamente divenute terreni agricoli a seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici o varianti a strumenti urbanistici vigenti.